Il reporting di sostenibilità non riguarda più soltanto le grandi organizzazioni che pubblicano informazioni ESG. Sempre più spesso, anche le PMI ricevono richieste di dati ambientali, sociali e di governance da clienti, banche, investitori o partner di filiera. Il punto critico è evitare che la raccolta di informazioni diventi un esercizio disordinato, ripetitivo o sproporzionato rispetto alle dimensioni dell’impresa.
In questo contesto si inserisce il Regolamento delegato (UE) 2026/1560, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 settembre 2026. Il testo istituisce uno standard di reporting di sostenibilità per uso volontario, rivolto alle imprese protette dal cosiddetto value chain cap.
Qual è la novità dello standard volontario UE?
Lo standard non crea una certificazione ESG e non trasforma automaticamente ogni PMI in un soggetto obbligato alla rendicontazione di sostenibilità. Offre invece una struttura comune per comunicare informazioni ESG in modo proporzionato.
Il regolamento prevede che lo standard possa essere usato volontariamente dalle imprese non soggette agli obblighi di reporting previsti dalla normativa europea. La sua funzione è anche quella di fissare un limite alle richieste informative che le imprese soggette al reporting obbligatorio possono rivolgere ad alcune aziende della propria catena del valore.
L’aggiornamento è quindi utile per leggere meglio le richieste di questionari, dati ambientali, informazioni sul personale o presidi di governance. Non ogni richiesta ha lo stesso scopo, ma un linguaggio comune può rendere il confronto più ordinato e comprensibile.
A chi può servire il nuovo standard?
Il riferimento principale sono le imprese con meno di 1.000 dipendenti che non rientrano nel reporting obbligatorio e che operano nelle catene del valore di organizzazioni più grandi. Lo standard può essere rilevante anche nei rapporti con banche, assicurazioni e investitori, quando l’impresa sceglie di comunicare dati di sostenibilità in forma strutturata. L’aggiornamento EFRAG del 22 settembre 2026 descrive lo standard come un quadro proporzionato e pratico per le imprese con meno di 1.000 dipendenti.
La parola chiave è volontario. L’adozione non equivale a una certificazione, non attribuisce un punteggio ESG e non sostituisce gli obblighi che possono derivare da normative settoriali, contratti, bandi o altre disposizioni applicabili. Serve piuttosto a costruire una base informativa coerente, quando l’organizzazione decide di usarla o quando ha bisogno di rispondere a richieste pertinenti della filiera.
Come è organizzato il reporting di sostenibilità per PMI?
Il regolamento mantiene una struttura modulare: un modulo di base e un modulo completo. I dati richiesti si distinguono tra informazioni essenziali, informazioni da fornire in circostanze specifiche, informazioni volontarie e aspetti da valutare per le informazioni settoriali. Per le imprese con dieci dipendenti o meno, alcune informazioni essenziali sono rese volontarie, in nome della proporzionalità.
Questo non significa che esista un percorso identico per tutte le organizzazioni. La raccolta di dati dovrebbe partire da attività, processi e interlocutori reali: consumi e impatti ambientali quando pertinenti, aspetti relativi alle persone e alla sicurezza, regole di condotta, politiche e informazioni richieste con una motivazione chiara.
Il Knowledge Hub di EFRAG rende disponibili lo standard, materiali di orientamento e strumenti di implementazione in forma interattiva. È una risorsa utile per distinguere il testo adottato dai documenti di supporto e per evitare di confondere il nuovo standard volontario con gli ESRS rivisti.
Perché il value chain cap è rilevante?
Il value chain cap è uno dei punti più concreti del nuovo quadro. Per le imprese della catena del valore che non superano in media 1.000 dipendenti, la normativa limita le richieste di informazioni rivolte dalle aziende soggette al reporting obbligatorio alle informazioni essenziali previste dallo standard, quando quelle richieste servono per il reporting di sostenibilità disciplinato dalla direttiva contabile.
Il limite non elimina ogni possibile richiesta di dati. Il regolamento chiarisce infatti che non incide sulle informazioni necessarie per rispettare altri obblighi del diritto dell’Unione o nazionale. Per questo è importante leggere lo scopo della richiesta, il soggetto che la formula e il quadro in cui viene presentata, senza assimilare automaticamente questionari commerciali, obblighi legali e comunicazione volontaria.
Qual è il rapporto con gli ESRS rivisti?
Gli ESRS rivisti e lo standard volontario hanno funzioni diverse. Il Regolamento delegato (UE) 2026/1563 semplifica gli standard di reporting applicabili alle imprese che rientrano nel perimetro previsto dalla disciplina europea; il regolamento indica l’applicazione ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, con disposizioni transitorie per il 2026.
Lo standard volontario, invece, è pensato per sostenere le imprese non soggette al reporting obbligatorio e per rendere più proporzionato lo scambio di informazioni nella filiera. La differenza va mantenuta chiara: usare uno standard volontario non significa dichiararsi conformi agli ESRS né sostituire una valutazione del proprio perimetro normativo.
Da dove iniziare in modo ordinato?
Un primo passo utile è mappare le richieste ESG già ricevute e distinguere quelle ricorrenti da quelle occasionali. Il secondo è individuare i dati disponibili, la loro fonte interna e chi ne è responsabile. Il terzo è definire un metodo di aggiornamento che eviti raccolte frammentate a ogni nuova richiesta.
La pagina Sostenibilità di Autenticert richiama un approccio integrato a temi ambientali, sociali e di governance. In questa prospettiva, uno standard volontario può diventare un riferimento per organizzare informazioni verificabili e dialogare con gli stakeholder, senza trasformare il reporting in una dichiarazione generica o in una promessa non dimostrabile.
L’articolo ha natura informativa e non stabilisce l’applicabilità della normativa a una singola impresa. Per i casi concreti restano rilevanti settore, dimensione, rapporti di filiera e disposizioni applicabili.


