Dal 27 settembre 2026 si applicano nell’Unione europea nuove disposizioni sulle pratiche commerciali rivolte ai consumatori che modificano il quadro contro le comunicazioni ingannevoli. La Direttiva (UE) 2024/825, spesso richiamata come direttiva “Empowering Consumers for the Green Transition”, interviene su green claim, etichette di sostenibilità e informazioni su aspetti ambientali o sociali. La Commissione europea ha pubblicato un documento di domande e risposte per agevolarne un’applicazione coerente.
Il perimetro merita attenzione. La direttiva non definisce le caratteristiche intrinseche di un prodotto o di un’impresa: riguarda il modo in cui questi elementi vengono presentati al consumatore, nelle comunicazioni B2C. Per le organizzazioni, il lavoro non consiste quindi nell’aggiungere nuove formule promozionali, ma nel verificare coerenza tra evidenze disponibili, messaggio, etichetta e canale usato per comunicarli.
Quando un’etichetta rientra tra quelle di sostenibilità
Il testo europeo definisce “etichetta di sostenibilità” un marchio fiduciario volontario, un marchio di qualità o elemento equivalente, pubblico o privato, che distingue e promuove un prodotto, un processo o un’impresa in base a caratteristiche ambientali, sociali o a entrambe. Restano fuori le etichette obbligatorie previste dal diritto dell’Unione o nazionale.
La distinzione è importante perché non è sufficiente che un segno grafico richiami colore, natura o circolarità. Per le label volontarie, la direttiva prevede che siano basate su uno schema di certificazione oppure istituite da un’autorità pubblica. Lo schema deve avere termini pubblicamente disponibili, condizioni di accesso trasparenti, eque e non discriminatorie e criteri sviluppati con il coinvolgimento di esperti e stakeholder pertinenti.
Quali verifiche sono rilevanti per lo schema di certificazione
La direttiva richiede inoltre procedure per gestire le non conformità, incluse sospensione o revoca dell’uso della label. Il monitoraggio della conformità del soggetto che usa il marchio deve seguire una procedura oggettiva ed essere svolto da una terza parte competente e indipendente sia dal titolare dello schema sia dall’impresa verificata.
Questo non significa che una certificazione risolva da sola ogni questione di comunicazione. L’impresa deve mantenere allineati il campo di applicazione verificato, le condizioni effettivamente soddisfatte e il messaggio presentato al pubblico. Prima di usare o rinnovare una label, può essere utile riesaminare la documentazione dello schema, le evidenze disponibili, le regole di utilizzo del segno e la formulazione dei materiali commerciali.
Come rivedere i claim ambientali e le comparazioni
Le nuove disposizioni richiamano l’attenzione anche sui claim ambientali generici. Espressioni come “eco”, “green” o “amico dell’ambiente” possono creare un’impressione di eccellente prestazione ambientale senza indicare cosa sia stato misurato. La direttiva prevede che la specificazione del claim sia chiara e posta in evidenza sullo stesso mezzo di comunicazione, fermo restando l’insieme delle altre regole applicabili.
Lo stesso approccio è utile per le comparazioni. Se una comunicazione confronta prodotti in base a caratteristiche ambientali o sociali, la direttiva richiede informazioni sul metodo, sui prodotti confrontati, sui fornitori e sulle misure per mantenere aggiornate le informazioni. Il riferimento dovrebbe essere a elementi rilevanti, verificabili e comparati secondo un metodo comune.
Un’attenzione specifica riguarda le affermazioni di impatto climatico neutro, ridotto o positivo fondate sulla compensazione delle emissioni. La regola europea distingue la comunicazione delle caratteristiche del prodotto da messaggi che potrebbero far intendere un risultato climatico attribuito a compensazioni: per questo è essenziale riesaminare claim, immagini e contesto, non solo la singola parola usata.
Cosa fare con packaging e stock già esistenti
La Commissione europea chiarisce che le nuove disposizioni riguardano anche prodotti, imballaggi e materiali promozionali già presenti nella catena distributiva al momento dell’applicazione. Il documento del Consumer Protection Cooperation Network sulle situazioni di “old stock” non è un’interpretazione vincolante, ma indica un orientamento pratico: imprese e filiere sono attese verso un adeguamento tempestivo e in buona fede, valutando azioni proporzionate alle circostanze.
Tra le opzioni citate figurano la correzione dei claim online, l’aggiornamento dei materiali pubblicitari, l’adattamento dei nuovi ordini e, quando appropriato e realizzabile, informazioni correttive vicino al prodotto o sul punto vendita. È utile conservare una traccia delle verifiche svolte, delle evidenze disponibili e delle scelte adottate, senza sostituire le valutazioni richieste dal singolo caso.
Per inquadrare sostenibilità, conformità e comunicazione in modo coordinato, possono essere utili le pagine Autenticert dedicate a sostenibilità e adeguamenti normativi. L’obiettivo pratico è semplice: assicurare che ciò che viene dichiarato ai consumatori sia specifico, comprensibile, supportato e coerente con le condizioni di utilizzo di eventuali etichette.
L’articolo ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione legale o tecnica delle singole comunicazioni, etichette o pratiche commerciali.







