La certificazione carbon farming entra in una fase più definita a livello europeo. Il 9 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato tre metodologie tecniche nell’ambito del regolamento CRCF, il quadro volontario dell’Unione dedicato alle rimozioni di carbonio, al carbon farming e allo stoccaggio di carbonio nei prodotti. L’obiettivo è rendere più omogenea e verificabile la certificazione di attività che aumentano gli assorbimenti di carbonio o riducono le emissioni dai suoli.
La novità merita attenzione perché introduce un linguaggio comune su misurazione, monitoraggio e verifica. Allo stesso tempo, va letta con precisione: l’adozione di una metodologia non equivale alla disponibilità immediata di un attestato europeo per ogni impresa agricola, né costituisce di per sé un credito di carbonio o un incentivo economico.
Che cos’è il quadro CRCF e perché conta?
Il Regolamento (UE) 2024/3012 istituisce un quadro europeo volontario per certificare rimozioni di carbonio, attività di carbon farming e stoccaggio di carbonio in prodotti durevoli. Il suo ruolo è complementare alla riduzione delle emissioni: non sostituisce quindi l’impegno a ridurre le emissioni alla fonte.
Il quadro disciplina quattro elementi: i criteri di qualità, le regole per verifica e certificazione, il funzionamento e il riconoscimento degli schemi di certificazione e le regole relative alle unità certificate. La logica è importante anche per la comunicazione ESG: una dichiarazione ambientale credibile richiede dati tracciabili, confini chiari dell’attività e procedure che aiutino a prevenire doppie contabilizzazioni.
Quali attività coprono le metodologie adottate nel 2026?
Le metodologie adottate dalla Commissione riguardano tre famiglie di attività: agricoltura e agroforestazione su suoli minerali; riumidificazione e ripristino di torbiere e altri suoli organici; afforestazione.
Il denominatore comune è la gestione del territorio. Nel primo caso rientrano pratiche agricole e agroforestali che incidono sul bilancio del carbonio dei suoli. Nel secondo, l’attenzione è rivolta ai suoli organici, per i quali la riumidificazione può ridurre l’ossidazione del carbonio. Nel terzo, il riferimento è alla creazione di superfici forestali, da leggere insieme a requisiti ambientali e di biodiversità.
La Commissione collega queste attività non solo agli assorbimenti o alle riduzioni di emissioni dai suoli, ma anche alla resilienza climatica, ai servizi ecosistemici e alla tutela della biodiversità. Ciò non consente però di trasformare automaticamente un intervento in un risultato certificato: la metodologia serve proprio a definire come il risultato debba essere dimostrato e controllato.
Che cosa non è ancora operativo?
La distinzione tra adozione e operatività è il punto centrale. Nel registro dei documenti della Commissione, l’atto delegato C(2026)4666, datato 9 luglio 2026 e dedicato alle metodologie per le attività di carbon farming, risulta “not yet in force” alla data della consultazione di questa proposta. Il documento è inoltre indicato come corretto da C(2026)6304.
Di conseguenza, non è corretto presentare le tre metodologie come un percorso già concluso o affermare che esistano già schemi automaticamente riconosciuti in base a esse. La Commissione precisa che, una volta entrato in vigore l’atto delegato, gli schemi potranno chiedere il riconoscimento di conformità alle metodologie e ai requisiti minimi applicabili.
Come si costruisce la credibilità di uno schema?
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 descrive requisiti minimi per schemi, organismi di certificazione e audit. Fra gli elementi richiamati figurano una governance trasparente, consultazioni, monitoraggio interno, gestione dei reclami, audit con un livello ragionevole di assurance e documentazione standardizzata per piani e rapporti.
La pagina della Commissione dedicata al riconoscimento degli schemi aggiunge aspetti pratici: gli schemi devono prevedere organismi di certificazione accreditati o riconosciuti, registri affidabili e strumenti per impedire la doppia contabilizzazione e garantire la tracciabilità delle unità. Le domande di riconoscimento indicate dalla Commissione risultano in valutazione; questo rafforza la necessità di distinguere il quadro normativo in evoluzione dai risultati già riconosciuti.
Per le organizzazioni che seguono i temi ESG, il valore dell’aggiornamento sta quindi nella capacità di leggere correttamente le evidenze. È utile separare la pratica sul campo, il metodo di quantificazione, la verifica indipendente, lo schema di certificazione e l’eventuale comunicazione del risultato. Solo l’insieme di questi elementi consente di valutare con serietà la portata di una dichiarazione.
Per approfondire il rapporto tra sostenibilità, misurazione e sistemi di gestione, è possibile consultare l’area Sostenibilità di Autenticert. Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto o l’interpretazione degli atti applicabili.







